Si farà. Dopo mesi di polemiche e appelli in carta bollata, il Consiglio di Stato ha detto sì all’elettrodotto sottomarino tra Italia e Albania. Respinti i ricorsi dei due Comuni pugliesi (Polignano a Mare e Casamassima, entrambi in provincia di Bari) che si erano opposti al progetto Enel.
Riepiloghiamo la vicenda riportata sul sito della Gazzetta del Mezzogiorno.
Il progetto elaborato dall’Enel prevede la stesa sul fondo del mare Adriatico – tra l’Albania e la costa pugliese – di un cavo elettrico per l’adduzione di corrente continua, indispensabile per incrementare i flussi di energia della rete elettrica nazionale.
Da dove nasce la contestazione dei due Municipi?
La protesta riguarda la scelta del punto di approdo del cavo e nel posizionamento della stazione di conversione e di allaccio del cavidotto alla rete elettrica nazionale.
Il Tar Puglia aveva deciso separatamente i ricorsi dei due Comuni con due sentenze di segno diverso. Infine “il Consiglio di Stato ha riunito tutte le controversie e ha deciso unitariamente l’intera vicenda, respingendo così i ricorsi originari dei Comuni”. Come riporta Mauro Salerno sul Sole 24 del 28 luglio, la sua sentenza afferma che non serviva una valutazione di impatto statale. Arriva così al termine, dopo mesi, una complicatissima vicenda giudiziaria. E “si sblocca un altro importante investimento finito nella giungla dei veti locali”.
Ecco i punti salienti della sentenza.
- Le varie componenti progettuali (la posa del cavidotto, la costruzione della stazione di conversione ecc) non possono essere considerate separatamente, ma vanno considerate in modo unitario in quanto l’una non ha ragione di esistere senza l’altra.
- Non serve una Valutazione di impatto ambientale (Via) gestita dallo Stato: il cavidotto in questione non rientra in alcuna delle previsioni dell’allegato al codice ambiente (Allegato II) che elenca i casi degli elettrodotti da sottoporre a Via statale: non è una infrastrutture “aerea” ma in parte interrato e comunque in corrente continua e non alternata.
- Per lo stesso motivo il progetto non doveva essere sottoposto neppure a una Via regionale, anche se una valutazione regionale sia stata condotta e con esito favorevole.
- Gli esiti della Via regionale sono stati accolti in un decreto dello Sviluppo economico che ha recepito le conclusioni del procedimento locale, facendo così comunque salve le eventuali competenze statali.
- Quanto al punto di approdo dell’eletrodotto, la sentenza ricorda che questo tipo di decisioni attengono all’ambito della «discrezionalità tecnica» e dunque sindacabili in un Tribunale soltanto per «macroscopici vizi di legittimità.
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